Requisiti visivi degli aspiranti alla iscrizione nelle matricole della gente di mare
Pubblicata il 29.11.2010
Di seguito pubblichiamo con ritardo, il testo del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2010 , n. 114 Regolamento recante modifiche al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente i requisiti visivi degli aspiranti alla iscrizione nelle matricole della gente di mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 169 del 22 Luglio 2010.
Si ringrazia un anonimo signore, che anche se con termini non molto rispettosi, ci ha segnalato la nostra mancanza nel dare immediata comunicazione a tutti i colleghi. A quanto pare mentre ad altre sigle sono perdonati errori gravissimi che generano perdita di posti di lavoro e contrattazioni quantomeno discutibili, a noi del SDM Sindacato dei Marittimi non viene perdonato questo.
La mail anonima conclude a suon di minaccia ".......e scrivetelo nel vostro sito che non siete aggiornati e ve ne scusate, perché se non lo fate voi lo faremo sapere noi.....". Tolto che questa frase ci ha fatto sorridere, diciamo all'anonimo scrittore, CHE SE HA MEZZI SUOI DI INFORMAZIONE AVREBBE FATTO BENE A FAR GIRARE SUBITO LUI QUESTO DECRETO SENZA PERDERE TEMPO O ATTACCARE NOI, perchè come vede basta che ce lo segnalava subito ci attivavamo. Non è una gara, ma un servizio per tutti.
A tutti coloro che notano mancanze infortmative, vi invitiamo a segnalarcele, magari con rispetto, noi provvederemo immediatamente a rendere noto a tutti la notizia.
testo del decreto
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, recante accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare di prima categoria ed in
particolare gli elenchi ad esso annessi;
Vista la legge 28 ottobre 1962, n. 1602, recante modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente
l'accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1536, recante modificazione ad alcuni articoli del primo e secondo elenco delle infermita' ed imperfezioni fisiche della gente di mare, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
del giudizio di idoneita' per l'iscrizione alle matricole della gentedi mare;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Modifiche all'elenco relativo all'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria
«22. Le malattie e le alterazioni dell'occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta a tale grado da avere in ambedue gli occhi:
a) personale di coperta: visus naturale inferiore ai 14/10 complessivi con meno di 5/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovra' essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben
tollerate;
b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 8/10 complessivi con meno di 3/10 per l'occhio peggiore.
Le gravi discromatopsie: per il personale di coperta e per gli elettricisti la funzione cromatica deve essere valutata con le Tavoledi Ishihara.
Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre o delle ciglia anche se limitate da un solo occhio quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.
Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.
I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione.
Puo' essere considerato come normale un campo visivo che presenti:
a) un'ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;
b) un'ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare. L'emeralopia.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, concerne: «Accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare di prima categoria».
- La legge 28 ottobre 1962, n. 1602, concerne: «Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneita' fisica della gente di mare».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1536, concerne: «Modificazione ad alcuni articoli del primo e secondo elenco delle infermita' ed imperfezioni fisiche della gente di mare, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
«14. La anoftalmia o l'atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le malformazioni o gli esiti di traumi per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di:
a) per il personale di coperta: visus naturale inferiore ai 12/10 complessivi con meno di 4/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovra' essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben
tollerate;
b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 6/10 complessivi con meno di 2/10 per l'occhio peggiore. I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione. Per i soggetti monocoli puo' essere considerato come normale un campo visivo che presenti:
a) una ampiezza totale del meridiano orizzontale non inferiore a 120°;
b) una ampiezza totale sul meridiano verticale superiore non inferiore a 60° ed inferiore non inferiore a 75°;
c) una assenza di scotomi assoluti entro i suddetti limiti, escludendo lo scotoma fisiologico (macchia cieca).
Per i soggetti con funzione visiva binoculare puo' essere considerato come normale un campo visivo che presenti:
a) una ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;
b) una ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica taliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 314
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